Ha come primo firmatario Ignazio Marino il testo che invoca «il diritto alla libertà di cura», lanciato da «Repubblica» e sottoscritto da alcune celebrità Ma un’attenta analisi svela alcune sottili mistificazioni di cui si nutre il dibattito sul fine vita
di Claudio Sartea
di Claudio Sartea
Su un importante quotidiano nazionale ( Repubblica) sono stati segnalati nei giorni scorsi la redazione e l’invito alla sottoscrizione di un «Appello per il diritto alla libertà di cura», avente come primo firmatario Ignazio Marino, chirurgo e senatore (Pd). Alla sua seguono diverse altre firme di noti personaggi del mondo dello sport, della comunicazione e dello spettacolo, della scienza e della medicina. La singolare composizione della lista dei «primi firmatari», e il fatto che l’appello risulti sottoscritto da un medico che è anche senatore da due legislature e in precedenza aveva depositato un disegno di legge in materia di testamento biologico, sembrano voler indicare una consistente rappresentatività sociale dell’appello. Tra le righe di quest’elenco di firme pare di intravedere un richiamo alla trasversalità socio-culturale dell’esigenza di rivendicare siffatto «diritto alla libertà di cura»: se premi Nobel e allenatori di football, se registi e segretari generali di confederazioni sindacali, se medici e giornalisti appellano all’unisono, allora – si è indotti a credere – è l’intera società civile a mobilitarsi per quei contenuti, quei principi, quei valori. «Il Parlamento – asseriscono infatti gli appellanti – deve tenere conto dell’orientamento generale degli italiani».
L’appello prende anzitutto atto del faticoso itinerario politico e parlamentare che sembra oggi approdare alla discussione e al voto di una legge sul testamento biologico – la ricostruzione dell’appello chiama in causa, come scintilla detonatrice, «l’onda emotiva legata alla drammatica vicenda di Eluana Englaro ». Dopo questa premessa, incontriamo finalmente i contenuti: che commenteremo suddividendoli nei tre punti che si sembrano cruciali nell’appello e nel pubblico dibattito che sta accompagnando la riflessione sulle tematiche di fine vita in queste settimane.
1. L’interpretazione della Costituzione.
L’appello prende anzitutto atto del faticoso itinerario politico e parlamentare che sembra oggi approdare alla discussione e al voto di una legge sul testamento biologico – la ricostruzione dell’appello chiama in causa, come scintilla detonatrice, «l’onda emotiva legata alla drammatica vicenda di Eluana Englaro ». Dopo questa premessa, incontriamo finalmente i contenuti: che commenteremo suddividendoli nei tre punti che si sembrano cruciali nell’appello e nel pubblico dibattito che sta accompagnando la riflessione sulle tematiche di fine vita in queste settimane.
1. L’interpretazione della Costituzione.
«Rivendichiamo l’indipendenza dei cittadini nella scelta delle terapie, come scritto nella Costituzione». Questa «rivendicazione» – e spiace notarlo giacché si tratta della prima affermazione dell’appello e del suo stesso sottotitolo («Rispettiamo l’Articolo 32 della Costituzione») – è purtroppo assai apodittica.
Visto che, proprio nel momento in cui celebriamo i sessant’anni della nostra Carta fondamentale (tra le tante manifestazioni, si segnala in questi giorni il Convegno nazionale dell’Unione giuristi cattolici), a essa si fa anzitutto riferimento, è opportuno ricordare che l’articolo 32, nel suo tenore letterale, dopo aver definito la salute quale «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività», afferma che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Com’è chiaro, non si parla di «indipendenza», né di «scelta delle terapie»: in generale, non fa parte della norma alcuna positiva tutela dell’autodeterminazione del paziente, alcun rafforzamento giuridico della sua volontà tale da attivare vincoli per il medico, limitandosi essa (giacché era di questo che allora si sentiva il bisogno) a garantire l’individuo da ogni coercizione sanitaria non prevista dalla legge. Il riferimento alla «dignità», inoltre, ha la funzione di clausola «di chiusura» con cui si tracciano limiti inoltrepassabili anche alla stessa riserva di legge, in base a una considerazione obiettiva della dignità della persona.
Paradossale riuscirebbe allora un’interpretazione della dignità umana in senso soggettivistico: ricondotta alla sfera delle intenzioni e volizioni, la si rende esattamente il contrario di quel che i Costituenti intendevano, cioè relativa e disponibile.
Pertanto, allorché gli appellanti parlano di terapie e trattamenti medici «imposti dallo Stato contro la volontà espressa del cittadino», essi sembrano voler evocare una fantomatica battaglia tra il paziente e una burocrazia medico-politica congiurante contro i corpi dei cittadini per interessi inimmaginabili e quindi inconfessabili.
2. La medicina come minaccia.
Visto che, proprio nel momento in cui celebriamo i sessant’anni della nostra Carta fondamentale (tra le tante manifestazioni, si segnala in questi giorni il Convegno nazionale dell’Unione giuristi cattolici), a essa si fa anzitutto riferimento, è opportuno ricordare che l’articolo 32, nel suo tenore letterale, dopo aver definito la salute quale «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività», afferma che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Com’è chiaro, non si parla di «indipendenza», né di «scelta delle terapie»: in generale, non fa parte della norma alcuna positiva tutela dell’autodeterminazione del paziente, alcun rafforzamento giuridico della sua volontà tale da attivare vincoli per il medico, limitandosi essa (giacché era di questo che allora si sentiva il bisogno) a garantire l’individuo da ogni coercizione sanitaria non prevista dalla legge. Il riferimento alla «dignità», inoltre, ha la funzione di clausola «di chiusura» con cui si tracciano limiti inoltrepassabili anche alla stessa riserva di legge, in base a una considerazione obiettiva della dignità della persona.
Paradossale riuscirebbe allora un’interpretazione della dignità umana in senso soggettivistico: ricondotta alla sfera delle intenzioni e volizioni, la si rende esattamente il contrario di quel che i Costituenti intendevano, cioè relativa e disponibile.
Pertanto, allorché gli appellanti parlano di terapie e trattamenti medici «imposti dallo Stato contro la volontà espressa del cittadino», essi sembrano voler evocare una fantomatica battaglia tra il paziente e una burocrazia medico-politica congiurante contro i corpi dei cittadini per interessi inimmaginabili e quindi inconfessabili.
2. La medicina come minaccia.
In ogni dramma che si rispetti è necessario contrapporre i portatori di interessi in conflitto, affinché la scena sia costantemente animata da una tensione che riflette la vita e ne simula le interne inquietudini, le angosce e le speranze che muovono o inibiscono i protagonisti. Ob- scaena, fuori dalla scena, rimangono soltanto le inerzie non rappresentabili, o la «oscenità» insopportabili del dolore, della solitudine nella sofferenza, della morte. (Per inciso, osservo che sul piano processuale la vera tragicità della vicenda di Eluana – come la Sezioni Unite della Corte Suprema hanno avuto la fredda lucidità di metterci sotto gli occhi – è consistita proprio nell’assenza di controinteressati: sicché la nomina di un curatore speciale, nella persona di uno degli avvocati di famiglia, effettuata proprio su indicazione della Cassazione nel 2005, non ha realmente sortito l’effetto di avviare un contraddittorio: e come avrebbe potuto? In tal senso, la vicenda si riduce incredibilmente ad affare privato, e nel processo civile, come hanno remissivamente concluso le Sezioni Unite, il pubblico ministero è «carente della legittimazione» a proporre impugnazione). Ebbene, nell’odierno appello la dialettica tra le parti sulla scena viene costruita proprio evocando scenari kafkiani: in cui da una parte abbiamo uno «Stato» che da posizioni di forza conculca, con la scusa della necessità clinica e quindi con la complicità del personale sanitario, le libertà fondamentali dei suoi sudditi, e dall’altra incontriamo il paziente con tutta la sua debolezza, che ricattato in base a una manipolazione abusiva del diritto alla salute, si trova soggiogato a un insostenibile «dovere alle terapie».
3 Il delirio di competenza.
In questo scenario, davvero inquietante, nessuno esiterebbe a schierarsi dalla parte degli appellanti, esigendo a gran voce il rispetto del «diritto di ogni persona a poter scegliere», e «la possibilità di indicare, quando si è pienamente consapevoli e informati, le terapie alle quali si vuole essere sottoposti, così come quelle che si intendono rifiutare, se un giorno si perderà la coscienza e con essa la possibilità di esprimersi». Solo così, infatti, è possibile rendere equilibrata e quindi ammissibile la dialettica scenica: evocando un paziente standard, fornito di informazioni dettagliate ed esaurienti, dotato di una consapevolezza cristallina. Soprattutto, egli dev’essere munito di una fantastica capacità previsionale: quasi profeta delle proprie sorti, egli viene immaginato in grado di trasferirsi nel proprio futuro clinico e dettare volontà efficaci perché adeguate alle circostanze future delle proprie condizioni e delle acquisizioni mediche. Non pare tuttavia troppo realistico questo quadro: e non lo è, oltre che per gli ovvi motivi legati alla condizione temporale dell’uomo e all’imprevedibilità del futuro, per un’ulteriore, più decisiva ragione. È incongruo infatti configurare in chiave dialettica, persino conflittuale, la relazione paziente-medico (e sul punto si veda, agevolmente reperibile nel sito del Comitato nazionale per la bioetica, il recente, soffertissimo parere su «rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario» approvato il 24 ottobre, in particolare le postille): né la giuridificazione – fenomeno del nostro tempo che cerca disperatamente di sopperire alla perdita di fiducia nelle relazioni sociali e professionali – né la semplice paura del dolore e della morte possono giustificare una simile, aberrante metamorfosi nella fisiologia (non ovviamente nelle possibili patologie) di un rapporto che, primariamente, chiede di essere restituito alla sua essenziale dimensione umana e professionale.
3 Il delirio di competenza.
In questo scenario, davvero inquietante, nessuno esiterebbe a schierarsi dalla parte degli appellanti, esigendo a gran voce il rispetto del «diritto di ogni persona a poter scegliere», e «la possibilità di indicare, quando si è pienamente consapevoli e informati, le terapie alle quali si vuole essere sottoposti, così come quelle che si intendono rifiutare, se un giorno si perderà la coscienza e con essa la possibilità di esprimersi». Solo così, infatti, è possibile rendere equilibrata e quindi ammissibile la dialettica scenica: evocando un paziente standard, fornito di informazioni dettagliate ed esaurienti, dotato di una consapevolezza cristallina. Soprattutto, egli dev’essere munito di una fantastica capacità previsionale: quasi profeta delle proprie sorti, egli viene immaginato in grado di trasferirsi nel proprio futuro clinico e dettare volontà efficaci perché adeguate alle circostanze future delle proprie condizioni e delle acquisizioni mediche. Non pare tuttavia troppo realistico questo quadro: e non lo è, oltre che per gli ovvi motivi legati alla condizione temporale dell’uomo e all’imprevedibilità del futuro, per un’ulteriore, più decisiva ragione. È incongruo infatti configurare in chiave dialettica, persino conflittuale, la relazione paziente-medico (e sul punto si veda, agevolmente reperibile nel sito del Comitato nazionale per la bioetica, il recente, soffertissimo parere su «rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario» approvato il 24 ottobre, in particolare le postille): né la giuridificazione – fenomeno del nostro tempo che cerca disperatamente di sopperire alla perdita di fiducia nelle relazioni sociali e professionali – né la semplice paura del dolore e della morte possono giustificare una simile, aberrante metamorfosi nella fisiologia (non ovviamente nelle possibili patologie) di un rapporto che, primariamente, chiede di essere restituito alla sua essenziale dimensione umana e professionale.
«Avvenire» del 4 dicembre 2008
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