17 dicembre 2010

La Corte europea: «L’aborto non è un diritto»

La sentenza sull’Irlanda dei giudici di Strasburgo Accolto, però, uno dei tre ricorsi contro i divieti
di Pier Luigi Fornari
Diritto di aborto? Non rientra nella Con­venzione europea dei diritti dell’uomo, né si può far derivare da essa.
È quanto emerge dalla sen­tenza della Corte di Stra­sburgo sul cosiddetto 'caso A, B e C', emessa ieri dai ma­gistrati insediati nel capo­luogo dell’Alsazia. Sentenza non priva di zone d’ombra, nella quale l’Irlanda viene assolta (con il voto di undici giudici contro otto) da due ricorsi presentati per i limiti posti alla interruzione vo­lontaria della gravidanza e viene condannata all’unani­mità a risarcire 15mila euro ad una donna convalescen­te di cancro, che ha ritenuto la sua vita messa a rischio dalla continuazione della gravidanza, recandosi poi in Gran Bretagna per porvi ter­mine. A detta dei giudici eu­ropei, sarebbe stato in que­sto caso violato l’articolo 8 della Convenzione relativo al «diritto al rispetto della vi­ta privata e familiare».
Comunque nello stesso ver­detto si afferma esplicita­mente che quel medesimo articolo non «può essere in­terpretato in modo da con­sacrare un diritto all’aborto». Lo European centre for Law and Justice (Eclj), che è in­tervenuto come terza parte a sostegno di Dublino, acco­glie con soddisfazione il fat­to che la Corte abbia ricono­sciuto un «diritto alla vita del nascituro».
Da rilevare nel pro­nunciamento di Strasburgo il passo in cui si sostiene che «l’Irlanda vie­tando l’aborto per motivi di salute e di benessere della donna sulla base di profonde idee mo­rali del suo popolo sulla na­tura della vita e sulla conse­quente protezione da garan­tire alla vita dei nascituri», rientra nel «margine di ap­prezzamento », cioè in quel­la sfera che è di competenza degli Stati sulle questioni e­tiche. Anche considerando che Dublino è l’unico Stato che consente l’interruzione volontaria della gravidanza solo nel caso di rischio di vi­ta della donna, la Corte non ritiene che la tendenza pre­valente in Europa a favore dell’aborto limiti «la sovra­nità » di quel Paese di appli­care una legislazione restrit­tiva in materia. Un passaggio successivo della decisione di Strasbur­go afferma, però, che le au­torità dell’Irlanda «hanno mancato di adottare delle di­sposizioni legislative o rego­lamentari che istituiscano u­na procedura accessibile e efficace attraverso la quale la ricorrente avrebbe potuto stabilire se poteva abortire in Irlanda sulla base dell’ar­ticolo 40.3.33 della Costitu­zione ». Nella norma della Carta fon­damentale irlandese citata si sostiene che «lo Stato affer­ma il diritto alla vita del na­scituro e, tenuto conto del­l’eguale diritto alla vita del­la madre, garantisce nella propria legislazione il rico­noscimento e, per quanto possibile, l’esercizio effetti­vo e la tutela di tale diritto, attraverso idonee disposi­zioni normative». I magi­strati del Consiglio d’Euro­pa, a cui aderiscono 47 Stati membri, nel loro verdetto hanno ritenuto che le auto­rità irlandesi sono venute meno ai loro obblighi «posi­tivi di assicurare alla ricor­rente un rispetto effettivo della sua vita privata». Vi sa­rebbe stata, secondo la sen­tenza, una violazione del­l’articolo 8 della Convenzio­ne, ma solo nei confronti di una delle tre donne che han­no voluto ricorrere a Stra­sburgo contro l’Irlanda.
Dublino dovrà pagare 15mila euro a donna malata di cancro che interruppe la gravidanza all’estero. «Mancano procedure chiare a cui ricorrere in tali casi»
«Avvenire» del 17 dicembre 2010

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