di Vladimiro Zagrebelsky
Questo articolo è stato commentato in un intervento di Luigino Bruni del 23 aprile 2014.
Il caso dell’insegnante che si è vista, negare il rinnovo di un contratto di insegnamento da parte di una scuola privata cattolica sulla base di un preteso suo orientamento sessuale che la scuola disapprova, offre occasione di un inquadramento del problema della discriminazione quando questa si confronti con esigenze fondate su legittimi orientamenti religiosi, ideologici o culturali. Si tratta di un terreno molto specifico, ove è necessaria un’attenta opera di distinzione e contemperamento delle esigenze diverse e opposte di rispetto della eguaglianza e di riconoscimento delle specificità. Il caso che attira ora l’attenzione riguarda il mondo dell’istruzione, ma anche altri ambiti, come potrebbe essere quello della sanità, espongono problemi analoghi. La libertà d’insegnamento assicurata dalla nostra Costituzione, accanto all’obbligo-per la Repubblica di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi, implica anche la libertà di istituire scuole da parte di privati. La legge, che fissa i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, come stabilisce ancora la Costituzione, deve assicurare ad esse piena libertà. Se sull’impostazione culturale della scuola pubblica incide in modo fondamentale il carattere di laicità, principio supremo della Repubblica, garanzia di pluralismo, equidistanza, non schieramento in favore di questa o quella religione o ideologia, da quel carattere per definizione si distacca una scuola privata, che si presenti come ideologicamente, religiosamente, culturalmente caratterizzata. Il riconoscimento costituzionale della libertà di istituire scuole diverse da quella statale, presuppone l’esistenza e la valorizzazione di differenti impostazioni di con tenuto .e metodo: diversità capaci di causare divisione e opposizione nella società e tuttavia essenziali per nutrire il pluralismo senza il quale non c’è società democratica. Nell’ispirazione della Costituzione la pluralità di istituzioni di istruzione è apprezzata, non solo tollerata. Essa si esprime di fatto in Italia e in Europa, insieme ad istituti privati laici, principalmente attraverso le scuole di ispirazione religiosa. Accanto a scuole cattoliche, ne esistono che sono espressione di Chiese riformate, altre sono legate alle comunità ebraiche, altre ancora sono scuole islamiche. Alla libertà di istituire scuole diverse corrisponde quella di scegliere a quale di esse far riferimento per l’istruzione e l’educazione propria o dei propri figli. L’esercizio di questa libertà presuppone la conoscenza dell’orientamento delle varie istituzioni scolastiche e l’affidamento che l’orientamento dichiarato sia effettivamente seguito. Non solo in Italia si à posto il problema di come la specificità di scuole «di tendenza» possa essere salvaguardata, rispetto al principio generale che afferma l’eguaglianza e il divieto di discriminazione tra i lavoratori, che sono in questo caso chiamati quotidianamente a dispensare un servizio per definizione culturalmente orientato. Nel diritto dell’Unione europea e in quello nazionale, la parità di trattamento in materia di lavoro, vieta ogni discriminazione legata «alla religione, alle convinzioni personali, agli handicap, all’età e all’orientamento sessuale». Tuttavia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento praticate quando siano necessarie per realizzare gli scopi istituzionali nelle «istituzioni di tendenza», come sono gli enti religiosi o le altre organizzazioni pubbliche o private caratterizzate dalla professione di determinate’ religioni o convinzioni. Questa eccezione fornisce l’indicazione necessaria per sciogliere il conflitto esistente tra la libertà di insegnamento e la libertà religiosa fatta valere dalla scuola, e il diritto al lavoro, il diritto di espressione, la libertà di pensiero e di religione, il diritto al rispetto della propria vita privata rivendicati dall’insegnante. Risolutivi nei singoli casi sono i criteri di proporzione e ragionevolezza. Così vari casi portati all’esame della Corte europea dei diritti umani hanno avuto esito diverso. La Corte ha per esempio ritenuto giustificata l’esclusione dall’insegnamento della religione di un prete cattolico spagnolo che si era nel frattempo sposato civilmente ed era divenuto esponente di un movimento per l’abolizione dell’obbligo di celibato dei preti cattolici, mentre ha affermato che, con il licenziamento dall’impiego di organista e direttore del coro di una chiesa cattolica, era stato violato il diritto al rispetto della vita privata di una persona che aveva divorziato dalla moglie e conviveva con altra donna. Nel primo caso i giudici spagnoli e nel secondo i giudici tedeschi avevano avallato le decisioni prese dalle istituzioni ecclesiastiche, che avevano fatto valere il contrasto tra la dottrina cattolica e la condotta privata (ma notoria) dei dipendenti. La diversa natura dell’attività loro affidata ha finito con l’essere decisiva per condurre a decisioni opposte della Corte europea. Il tenore della disciplina legislativa in materia non deve far pensare che le «istituzioni di tendenza» abbiano mano libera rispetto ai loro dipendenti. I diritti fondamentali sopra richiamati delle persone non sono annullati. Il giudice, secondo quanto stabilisce la giurisprudenza europea, deve valutare l’esistenza dei fatti contestati al dipendente, l’incidenza di essi sulla attività che gli è affidata in rapporto al carattere proprio della organizzazione, e finalmente la proporzione e ragionevolezza della misura presa. Lo schema entro il quale si inseriscono i rapporti tra il diritto alla specificità delle scuole religiosamente caratterizzate e i diritti e libertà fondamentali di coloro che operano nel loro ambito, lascia aperto un problema ulteriore. Fino a che punto lo Stato può riconoscere la parità (ed anche finanziare) scuole private, quando emergano contrasti profondi con principi fondamentali dell’ordinamento della Costituzione repubblicana? Fino a dove il pluralismo culturale e il conseguente rispetto dell’autonomia delle organizzazioni religiose rappresentano un valore positivo da tutelare? Vi sono limiti oltre i quali vengono messe in discussione le fondamenta stesse della Costituzione? La deferenza rispetto a orientamenti religiosi tradizionalmen: te presenti in Italia ha lasciato sopito il problema. Ma da un lato la nuova reattività sociale rispetto ai diritti e le libertà delle persone, e dall’altro la nuova realtà di religioni non tradizionali, come quella islamica, impediranno di eludere un problema che è politico e giuridico insieme e che, quindi, richiede scelte politiche e, nei casi specifici, renderà inevitabili decisioni giudiziarie.
Il caso dell’insegnante che si è vista, negare il rinnovo di un contratto di insegnamento da parte di una scuola privata cattolica sulla base di un preteso suo orientamento sessuale che la scuola disapprova, offre occasione di un inquadramento del problema della discriminazione quando questa si confronti con esigenze fondate su legittimi orientamenti religiosi, ideologici o culturali. Si tratta di un terreno molto specifico, ove è necessaria un’attenta opera di distinzione e contemperamento delle esigenze diverse e opposte di rispetto della eguaglianza e di riconoscimento delle specificità. Il caso che attira ora l’attenzione riguarda il mondo dell’istruzione, ma anche altri ambiti, come potrebbe essere quello della sanità, espongono problemi analoghi. La libertà d’insegnamento assicurata dalla nostra Costituzione, accanto all’obbligo-per la Repubblica di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi, implica anche la libertà di istituire scuole da parte di privati. La legge, che fissa i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, come stabilisce ancora la Costituzione, deve assicurare ad esse piena libertà. Se sull’impostazione culturale della scuola pubblica incide in modo fondamentale il carattere di laicità, principio supremo della Repubblica, garanzia di pluralismo, equidistanza, non schieramento in favore di questa o quella religione o ideologia, da quel carattere per definizione si distacca una scuola privata, che si presenti come ideologicamente, religiosamente, culturalmente caratterizzata. Il riconoscimento costituzionale della libertà di istituire scuole diverse da quella statale, presuppone l’esistenza e la valorizzazione di differenti impostazioni di con tenuto .e metodo: diversità capaci di causare divisione e opposizione nella società e tuttavia essenziali per nutrire il pluralismo senza il quale non c’è società democratica. Nell’ispirazione della Costituzione la pluralità di istituzioni di istruzione è apprezzata, non solo tollerata. Essa si esprime di fatto in Italia e in Europa, insieme ad istituti privati laici, principalmente attraverso le scuole di ispirazione religiosa. Accanto a scuole cattoliche, ne esistono che sono espressione di Chiese riformate, altre sono legate alle comunità ebraiche, altre ancora sono scuole islamiche. Alla libertà di istituire scuole diverse corrisponde quella di scegliere a quale di esse far riferimento per l’istruzione e l’educazione propria o dei propri figli. L’esercizio di questa libertà presuppone la conoscenza dell’orientamento delle varie istituzioni scolastiche e l’affidamento che l’orientamento dichiarato sia effettivamente seguito. Non solo in Italia si à posto il problema di come la specificità di scuole «di tendenza» possa essere salvaguardata, rispetto al principio generale che afferma l’eguaglianza e il divieto di discriminazione tra i lavoratori, che sono in questo caso chiamati quotidianamente a dispensare un servizio per definizione culturalmente orientato. Nel diritto dell’Unione europea e in quello nazionale, la parità di trattamento in materia di lavoro, vieta ogni discriminazione legata «alla religione, alle convinzioni personali, agli handicap, all’età e all’orientamento sessuale». Tuttavia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento praticate quando siano necessarie per realizzare gli scopi istituzionali nelle «istituzioni di tendenza», come sono gli enti religiosi o le altre organizzazioni pubbliche o private caratterizzate dalla professione di determinate’ religioni o convinzioni. Questa eccezione fornisce l’indicazione necessaria per sciogliere il conflitto esistente tra la libertà di insegnamento e la libertà religiosa fatta valere dalla scuola, e il diritto al lavoro, il diritto di espressione, la libertà di pensiero e di religione, il diritto al rispetto della propria vita privata rivendicati dall’insegnante. Risolutivi nei singoli casi sono i criteri di proporzione e ragionevolezza. Così vari casi portati all’esame della Corte europea dei diritti umani hanno avuto esito diverso. La Corte ha per esempio ritenuto giustificata l’esclusione dall’insegnamento della religione di un prete cattolico spagnolo che si era nel frattempo sposato civilmente ed era divenuto esponente di un movimento per l’abolizione dell’obbligo di celibato dei preti cattolici, mentre ha affermato che, con il licenziamento dall’impiego di organista e direttore del coro di una chiesa cattolica, era stato violato il diritto al rispetto della vita privata di una persona che aveva divorziato dalla moglie e conviveva con altra donna. Nel primo caso i giudici spagnoli e nel secondo i giudici tedeschi avevano avallato le decisioni prese dalle istituzioni ecclesiastiche, che avevano fatto valere il contrasto tra la dottrina cattolica e la condotta privata (ma notoria) dei dipendenti. La diversa natura dell’attività loro affidata ha finito con l’essere decisiva per condurre a decisioni opposte della Corte europea. Il tenore della disciplina legislativa in materia non deve far pensare che le «istituzioni di tendenza» abbiano mano libera rispetto ai loro dipendenti. I diritti fondamentali sopra richiamati delle persone non sono annullati. Il giudice, secondo quanto stabilisce la giurisprudenza europea, deve valutare l’esistenza dei fatti contestati al dipendente, l’incidenza di essi sulla attività che gli è affidata in rapporto al carattere proprio della organizzazione, e finalmente la proporzione e ragionevolezza della misura presa. Lo schema entro il quale si inseriscono i rapporti tra il diritto alla specificità delle scuole religiosamente caratterizzate e i diritti e libertà fondamentali di coloro che operano nel loro ambito, lascia aperto un problema ulteriore. Fino a che punto lo Stato può riconoscere la parità (ed anche finanziare) scuole private, quando emergano contrasti profondi con principi fondamentali dell’ordinamento della Costituzione repubblicana? Fino a dove il pluralismo culturale e il conseguente rispetto dell’autonomia delle organizzazioni religiose rappresentano un valore positivo da tutelare? Vi sono limiti oltre i quali vengono messe in discussione le fondamenta stesse della Costituzione? La deferenza rispetto a orientamenti religiosi tradizionalmen: te presenti in Italia ha lasciato sopito il problema. Ma da un lato la nuova reattività sociale rispetto ai diritti e le libertà delle persone, e dall’altro la nuova realtà di religioni non tradizionali, come quella islamica, impediranno di eludere un problema che è politico e giuridico insieme e che, quindi, richiede scelte politiche e, nei casi specifici, renderà inevitabili decisioni giudiziarie.
«La Stampa» del 22 luglio 2014
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