04 novembre 2009

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, cos'è e come funziona

Brano tratto da un non meglio identificato "Dizionario del diritto"
La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, oltre ad enunciare una serie di diritti e libertà civili e politici, ha dato vita ad un sistema di controllo sulla corretta applicazione dei principi affidandolo alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti, senza però le funzioni di rispettiva rappresentanza. Ha sede a Strasburgo.

Ricorso alla Corte di Strasburgo
Ogni Stato contraente o, soprattutto, in caso di ricorso individuale, ogni individuo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione può inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso che lamenti la violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione.
Se il ricorso è dichiarato ammissibile, la questione viene sottoposta al giudizio di una Camera attraverso una procedura ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità.
L’obiettivo è raggiungere una risoluzione amichevole della controversia. I negoziati restano tuttavia riservati.
Se la questione non si risolve amichevolmente, la Camera competente emette una sentenza motivata nella quale, in caso di accoglimento della domanda, può indicare la entità del danno sofferto dalla parte ricorrente e prevedere un’equa riparazione.

Principio di maggioranza e opinione diversa
Le camere si pronunciano a maggioranza. Ogni giudice che abbia partecipato all’esame del caso ha diritto di allegare alla sentenza sia l’esposizione di una sua eventuale opinione distinta, concordante o dissenziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Grande Camera
In qualunque stadio le camere possono rimettere un caso alla Grande Camera quando esso solleva una grave questione relativa all’interpretazione della Convenzione oppure quando la soluzione di un dato problema può portare ad una contraddizione con una sentenza resa anteriormente dalla Corte, a meno di opposizione di una delle parti entro un mese.

Impugnabilità delle sentenze
Le sentenze della Corte sono impugnabili, in situazioni eccezionali, davanti alla Grande Camera in un termine di tre mesi, decorso il quale sono considerate definitive.

Esecutività delle decisioni
Gli Stati firmatari della Convenzione si sono impegnati a dare esecuzione alle decisioni della Corte europea.
Il controllo sull’adempimento di tale obbligo è rimesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

«La Stampa» del 3 novembre 2009

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