24 settembre 2009

L’Inquisizione medievale

Le verità nascoste di un discusso istituto
di Francesco Toscano

A) Significato attuale del termine « Inquisizione »

Nell’immaginario comune il termine Inquisizione (e i suoi derivati) è sinonimo di arbitrarietà e crudeltà:

  • il Devoto - Oli (ed. 2004): « Inchiesta speciale, svolta con una procedura arbitraria o ad ogni modo lesiva dei diritti, della libertà, della dignità dell’individuo », part. « L’organizzazione e la procedura ecclesiastica per la repressione dell’eresia: il tribunale dell’I. »; « anche come simbolo di zelo ipocrita e spietato »; sempre il Devoto-Oli, alla voce « inquisitorio »: « del procedimento penale caratterizzato dalla concentrazione in un’unica persona delle funzioni di accusatore e di giudice, dalla segretezza e dalla scrittura degli atti: processo ispirato a criteri o atteggiamenti di sopraffazione nei rapporti con gli inferiori »;
  • U. Eco scrive nel 1982 Il nome della rosa, da cui viene tratto nel 1986 un famoso film con Sean Connery (diretto da J.-J. Annaud): al centro c’è l’indagine di un inquisitore, Bernardo Gui, che lo porta a scoprire un’intrigata storia ‘poliziesca’ con frati perversi, conventi bui e misteriosi, rivolte popolari, …

B) Terminologia corretta

Il termine deriva dal latino e significa « ricerca », « indagine », « esame », e, più tecnicamente, « inchiesta giudiziaria ». Dobbiamo distinguere tre inquisizioni:

  • i. medievale (1300)
  • i. spagnola (1478 - 1834 )
  • i. romana ( il Sant’Uffizio,1542 - … )
  • i. laiche e protestanti

C) Perché venne istituita

  • quando il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell’impero romano (editto di Teodosio), gli imperatori ritennero loro dovere reprimere l’eresia anche con la morte, giacché nell’eretico ravvisavano non a torto l’eversore dell’ordine costituito. La Chiesa non si oppose alle sanzioni che il potere civile emanava. Tuttavia, attraverso scritti di san Giovanni Crisostomo si dichiarò contraria alla loro messa a morte, perché Dio ne attendeva la sempre possibile conversione;
  • dal VI fino al X secolo gli eretici furono praticamente lasciati in pace in quanto propugnavano deviazioni di contenuto esclusivamente teologico, ma le cose presero altra piega quando insorsero le eresie a carattere popolare, in cui dal dissenso dottrinario si passava alla critica eversiva dell’assetto politico-istituzionale;
  • gli ultimi quattrocento anni del Medioevo, fino all’esplosione della rivoluzione protestante, furono letteralmente costellati di eresie; catari, patarini, leonisti, speronisti, arnaldisti amalriciani, guglielmiti, apostolici, dolciniani (quelli di cui parla il romanzo di Eco), umiliati, passagini e altri ancora. Queste eresie erano veri e propri movimenti anarcoidi contro il potere politico e la società civile. Innanzi alle frequenti esplosioni di fanatismo l’autorità civile interveniva applicando le leggi, che all’epoca prevedevano punizioni quasi esclusivamente corporali (il carcere come pena è stato « inventato » dalla Chiesa; era una sanzione ecclesiastica applicabile solo ai chierici);
  • alcuni problemi: spesso era il popolo a prendere l’iniziativa e impiccava o bruciaba l’eretico; spesso interveniva l’interesse economico del signore feudale che era interessato alla confisca dei beni, piuttosto che alla teologia; per lo stesso motivo frequenti erano le false accuse; altre volte era semplice ignoranza, che non poteva essere rieducata da un tribunale civile;
  • per tutti questi motivi la Chiesa decise di istituire il tribunale dell’Inquisizione. Solo esperti ecclesiastici potevano asserire con certezza chi fosse davvero eretico, garantirgli un giusto e formale processo e persuaderlo, ove possibile, a rientrare nella Chiesa.

D) L’inquisizione medievale

  • nacque per reprimere l’eresia catara, che era di tipo manicheo, incentrata cioè sulla credenza in due divinità: l’una buona, l’altra malvagia. A quest’ultima sarebbe da ascrivere la creazione del mondo; di qui la rigida ascesi per sottrarsi alla tirannia della materia e il divieto assoluto di generare per non perpetuare il peccato originale. Gli adepti ( fra loro si chiamavano « i perfetti » )dovevano rifiutare ogni servizio al mondo, come per esempio obbedire alle autorità, impugnare le armi, prestare giuramento. Negavano. inoltre, la realtà dell’Incarnazione, perché Cristo - a loro avviso - era un angelo e al suo posto sarebbe stato crocifisso un demonio. L’unico sacramento ammesso dai catari era il cosiddetto consolamentum, che poteva essere impartito una sola volta nella vita: chi fosse ricaduto nel peccato dopo averlo ricevuto, non avrebbe avuto più alcuna speranza di salvezza. Per questo motivo chi riceveva il consolamentum spesso si suicidava o veniva ucciso subito dopo, per timore che ricadesse nel peccato (la cosiddetta « endura » ), e a farne le spese erano soprattutto i malati e i bambini. I furti, le rapine e gli omicidi erano permessi e incoraggiati, poiché ogni realtà materiale era partecipe del male. Insomma il catarismo, lungi dall’essere una semplice manifestazione di libertà di pensiero, era la teorizzazione della violenza e dell’anarchia, nonché la condanna senza appello di ogni sforzo teso a migliorare le condizioni materiali di vita;
  • all’inizio contro tale eresia la Chiesa mai assunse posizioni violente (controersie e dispute teologiche, pene spirituali come la scomunica, blande pene temporali); il potere civile, al contrario, si mostrò sempre più severo contro l’eresia. Fu il primo ad accendere i roghi in Francia, in Germania, in Italia, in Fiandra e tali rigori furono approvati dall’opinione pubblica dell’XI e del XII secolo (che spesso accusava di tiepidezza nei confronti degli eretici non solo i vescovi e i chierici, ma perfino gli stessi principi);
  • fu nel 1139 che per la prima volta la Chiesa, non attenendosi più alle sole sanzioni spirituali, ordinò al potere civile di reprimere l’eresia con pene temporali. «Gli eretici che condannano il matrimonio, rigettano i sacramenti del corpo e del.sangue del Signore, il battesimo dei bambini, il sacerdozio e gli altri ordini, siano espulsi dalla Chiesa di Dio come eretici; noi li condanniamo e ordiniamo al potere civile di reprimerli. Includiamo nella stessa sentenza chiunque prenderà le loro difese». Così si esprimeva, nel suo canone 23, il concilio ecumenico Laterano che si tenne nel 1139 sotto la presidenza del papa Innocenzo I;
  • ma le vere e proprie basi dell'Inquisizione medioevale furono gettate durante il Concilio di Tours del 1163, presieduto da Alessandro III. Il tribunale si configurò subito con caratteri di assoluta novità: i vescovi erano incaricati di ricercare gli eretici e convincerli a desistere dall'eresia (la c.d. « inquisizione episcopale »). Ma il successo dell'iniziativa fu scarso, dal momento che i vescovi vivevano in loco e spesso avevano paura essi stessi. Furono allora istituiti i legati pontifici, mandati direttamente dal Papa col potere di deporre gli stessi vescovi ove trovati negligenti nel compiere il loro ufficio ( la c. d. « inquisizione legatizia » ): legati furono per lo più Cistercensi, che giravano per l'Europa predicando e disputando pubblicamente con gli eretici. Fu proprio l'insuccesso di questo ulteriore tentativo a convincere, nel 1206, san Domenico a impegnarsi nella predicazione itinerante, a piedi nudi e vivendo di elemosina. I predicatori domenicani nacquero appunto per contrastare l'eresia catara, opera non esente da pericoli (due anni più tardi gli eretici assassinavano il legato papale Pietro di Castelnau);
  • la data ufficiale di nascita dell'Inquisizione vera e propria è il 1233, anno in cui Papa Gregorio IX ne investì formalmente l'Ordine domenicano. È questa l'Inquisizione detta « monastica », in cui l'inquisitore non era più un semplice predicatore, ma un vero giudice, permanente e stabile. A far decidere il Pontefice fu l'atteggiamento di quello che è passato alla storia come il sovrano "illuminato" per eccellenza, Federico II, cui si deve l'introduzione ufficiale del rogo per gli eretici. Costui, scomunicato più volte, era notoriamente più interessato alla confisca dei beni degli eretici che alla salvezza delle loro anime. Il Papa decretò che il presunto eretico fosse sottratto alla giustizia civile e sottoposto all'Inquisizione, la sola legittimata ad agire in materia di fede;
  • ai Domenicani vennero subito affiancati i Francescani, di recente istituzione. I due Ordini apparivano come mandati dalla Provvidenza al momento opportuno: la profonda preparazione teologica dei membri e la povertà autenticamente vissuta ne garantirono immediatamente l'immensa popolarità. Il frate non era nativo dei luoghi ove peregrinava, né era possibile che fosse attratto dalla cupidigia dei beni da confiscare a cagione del voto di povertà; a piedi nudi, contrapponeva ben altra austerità a quella apparente dei catari, così come il pericolo non lo spaventava affatto. La gente accorreva fiduciosa sotto la protezione dell'Inquisizione monastica, il cui successo fu immediato;
  • per quanto riguarda la presunta crudeltà dei monaci inquisitori, ci limitiamo a citare le direttive che Bernardo Gui impartiva ai suoi subordinati: « In mezzo alle difficoltà e ai contrasti l'inquisitore deve mantenere la calma né mai cedere alla collera o all'indignazione [...]. Non si lasci commuovere dalle preghiere o dall'offerta di favori da parte di quelli che cercano di piegarlo; ma non per questo egli deve essere insensibile sino a rifiutare una dilazione oppure un alleggerimento di pena a seconda delle circostanze e dei luoghi. Nelle questioni dubbie sia circospetto, non creda facilmente a ciò che pare probabile e che spesso non è vero; né sia facile a rigettare l'opinione contraria, perché sovente ciò risultare vero. Egli deve ascoltare, discutere e sottoporre a un diligente esame ogni cosa, al fine di raggiungere la verità. Che l'amore della verità e la pietà, le quali devono sempre albergare nel cuore di un giudice, brillino dinanzi al suo sguardo, sicché le sue decisioni non abbiano giammai ad apparire dettate dalla cupidigia o dalla crudeltà »;
  • con le armi della misericordia, il catarismo andò progressivamente estinguendosi. La predicazione incessante degli Ordini religiosi e la protezione del tribunale dell'Inquisizione liberarono la gente dalla paura e dall'ignoranza, le due principali cause che favorirono la grande espansione dell'eresia.


E) La procedura inquisitoriale

  • l'inquisitore doveva essere esperto di diritto e di teologia, essere di notoria santità di vita e avere più di quarant'anni (importante sottolineare che a quell'epoca si diventava vescovi a età molto inferiore). L'inquisitore rispondeva direttamente soltanto al Papa. Era competente a giudicare i soli battezzati (per cui gli Ebrei e i musulmani erano fuori della sua giurisdizione: un tribunale della fede poteva giudicare solo i fedeli);
  • il giudice era generalmente accompagnato da un confratello, reclutato con gli stessi criteri. Non poteva emanare sentenze senza aver prima ascoltato il vescovo locale e sentito il parere obbligatorio dei boni viri ( una vera e propria giuria, scelta tra esperti di diritto, chierici o laici, in numero variabile, tenuti al segreto; lavoravano a titolo gratuito );
  • altra novità era il notaio, che fungeva da cancelliere e aveva l'obbligo di mettere per iscritto tutte fasi della procedura, le deposizioni e le testimonianze: a garanzia di trasparenza assoluta;
  • l'inquisitore, giunto in un luogo noto per essere infestato di eretici, si presentava subito al vescovo. Poi riuniva il popolo e teneva una predica sulla fede, scongiurando gli eretici di presentarsi spontaneamente. A tal fine veniva loro concesso il tempus gratiae, da quindici giorni a due mesi. Chi si fosse confessato era senz'altro assolto;
  • in pari tempo, gli eretici professi venivano invitati a presentarsi sulla parola. Gli imputati potevano ricusare i testimoni se dimostravano che questi avevano motivo di essere malevoli nei loro confronti. L'inquisitore non poteva giudicare un imputato, ove costui in passato gli avesse nociuto;
  • la tortura: pratica diffusissima nei tribunali secolari durante gli ultimi secoli del Medioevo, in concomitanza col rifiorire degli studi di diritto romano (che ne faceva largo uso, specialmente nei confronti degli schiavi e per delitti particolarmente efferati), la tortura non fu, contrariamente a quel che si ritiene, quasi mai adoperata dall'Inquisizione ( « Ecclesia abhorret a sanguine » ); era sempre presente il rischio per l'inquisitore di incorrere in gravissime responsabilità, poiché l'imputato poteva sempre appellarsi al Papa ( diversi inquisitori finirono i loro giorni in carcere a causa della loro eccessiva severità, come ad es. Roberto il Bulgaro, Inquisitore Generale, rimosso dall'incarico e severamente punito, perché lui, cataro convertito, si era dedicato al suo ufficio con una durezza giudicata eccessiva dllo stesso Papa); l'imputato aveva diritto a un avvocato e i testimoni dovevano essere almeno tre ( la testimonianza resa da gente notoriamente malfamata era considerata nulla );
  • le pene inflitte erano esclusivamente spirituali: pellegrinaggi, penitenze, preghiere; i più facoltosi potevano essere condannati a elargire somme di denaro a enti di beneficenza;
  • se all'eresia era connesso qualche reato, interveniva il braccio secolare, ma l'inquisitore aveva facoltà di mitigare, commutare e anche condonare le pene (fu l'Inquisizione a introdurre la « licenza » a favore dei carcerati, per malattia loro o dei congiunti, per attendere al lavoro dei campi, per buona condotta, …);
  • le espressioni latine che si rinvengono nei documenti - « carcer perpetuum irremissibile » - stanno a significare in realtà un periodo di detenzione dai cinque agli otto anni, da scontarsi spesso in convento o addirittura a casa propria. L'istituzione dell'ergastolo verrà infatti introdotto nelle legislazioni europee solo dopo la Rivoluzione francese;
  • la decisione degli eretici di dar vita a una Chiesa scismatica fu equiparata al crimen lesae maiestatis del diritto romano, un reato che prevedeva la pena di morte col rogo;gli storici fissano le condanne a morte emanate dall’Inquisizione medievale intorno al 5 per cento dei processi portati a termine; 9 denunce su 10 non davano luogo a procedere.

Ricerca e sintesi elaborata nel mese di giugno 2008

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