18 luglio 2007

I Cus, ipotesi bislacca: un atto a senso unico

Obblighi senza reciprocità
di Giacomo Samek Lodovici
Dai Dico ai Cus (Contratti di Unione Solidale) cambia il nome ma non la sostanza: proprio mentre si afferma di voler eliminare le discriminazioni verso i conviventi, in realtà la vera discriminazione colpisce i coniugi. Infatti essi si assumono dei doveri inderogabili, la cui trasgressione è sanzionata, talora anche penalmente. Per esempio gli obblighi di curarsi reciprocamente, di educare il figlio anche se è «solo» del coniuge e non è proprio, di contribuire alle necessità della famiglia, di versare gli alimenti in caso di separazione o di divorzio, di coabitare. Per limitarci solo all'obbligo di coabitazione, i coniugi non possono lasciarsi da un momento all'altro senza conseguenze: se uno dei due abbandona il tetto coniugale, può essergli addebitata la separazione, il che può precludere l'assegno di mantenimento. Invece nei Cus i conviventi non hanno nemmeno l'obbligo della coabitazione e viene menzionato in modo molto generico solo il dovere di aiutarsi reciprocamente e di contribuire alle necessità della vita, ma con la clausola che "il contratto di unione solidale può prevedere i tempi e i modi dell'attuazione" dei doveri. Quindi, non solo i coniugi hanno molti più doveri, ma hanno inoltre degli obblighi definiti, diversamente dai conviventi che, nei Cus mantengono un'autonomia molto ampia rispetto ai doveri. Insomma, i conviventi, coi Cus, hanno diversi diritti, per esempio il trasferimento di sede per i lavoratori, il diritto di succedere nel contratto di locazione per l'alloggio comune, quello di ereditare automaticamente (se sono passati nove anni dalla registrazione del Cus) e quello di percepire (dopo il riordino della normativa previdenziale) la pensione di reversibilità. Pertanto, se lo Stato istituisse i Cus, attuerebbe un atto giuridico a senso unico, perché si assumerebbe degli obblighi nei confronti dei conviventi, quando questi ultimi non se ne assumono nessuno o quasi. E riconoscerebbe loro i diritti che abbiamo menzionato, senza esigere in cam bio i doveri che invece chiede ai coniugi di assolvere. Né si può parlare di discriminazione verso i conviventi in merito ad alcuni diritti reclamati per i conviventi e contenuti nei Cus (quello di prendere decisioni di carattere sanitario in favore del convivente o quello di succedergli nel contratto di locazione), dato che (Avvenire lo ha documentato varie volte) essi sono già oggi garantiti dal nostro ordinamento. Ma con la differenza (rispetto ai Cus) che essi sono attualmente concessi ai singoli e non alle coppie, perché fino ad oggi lo Stato ha conferito uno status speciale al matrimonio, laddove invece i Cus li assegnerebbero alle coppie conviventi, «avvicinandole» a quelle sposate. Oltre che per quanto detto finora, contrapporsi ai Cus non significa discriminare i conviventi: discriminare significa trattare in modo diverso cose uguali. Dunque è vero che ogni singolo uomo deve avere gli stessi diritti; ma ci sono giustamente differenze nei diritti particolari, legate alle funzioni delle persone (per esempio, un parlamentare ha il diritto di votare le leggi, un semplice cittadino no). Ciò significa che le relazioni interpersonali devono essere trattate dallo Stato in modo diverso quando sono tra loro diverse. Ora, la relazione dei conviventi è diversa da quella dei coniugi, per lo meno perché i conviventi non si assumono le responsabilità e gli obblighi a cui i coniugi si impegnano.
«Avvenire» del 15 luglio 2007

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